Art. 5 · Ricongiunzione

Art. 5

5 / 6

Ricongiunzione

In vigore dal 15 nov 1996
1. Ai lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica l', primo comma, n. 2, lettera a), e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1079. 2. Fermo restando quanto previsto dall' comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-09-16;562#art-5