Art. 1
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In vigore dal 15 nov 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l', comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri; adottata nella riunione del 5 luglio 1996;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Contributi
1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'Enel e dalle aziende elettriche private la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per il personale iscritto al Fondo di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo è stabilito in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria - Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
3. Le aliquote contributive dovute per il personale iscritto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'Enel e dalle aziende elettriche private alla data del 31 dicembre 1995 sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, con le seguenti modalità:
a) dal 1 gennaio 1997 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 23,26 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,553 per cento;
b) dal 1 gennaio 1998 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 23,56 per cento; dalla medesima data l'aliquota a carico dei lavoratori è stabilita nella misura del 7,953 per cento;
c) dal 1 gennaio 1999 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è pari a quella in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria e quella a carico dei lavoratori è stabilita nella misura dell'8,353 per cento;
d) dal 1 gennaio 2000 per i lavoratori si applica l'aliquota in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria.
4. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui all', comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. La disposizione di cui all'art. 13 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è abrogata. Il contributo al Fondo di cui al comma 1 dovrà essere versato con le modalità, nei termini e con la periodicità vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-09-16;562#art-1