Art. 4 · Rimborso degli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate

Art. 4

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Rimborso degli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate

In vigore dal 19 ott 1996
Rimborso degli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate 1. Il Ministero del lavoro rimborsa annualmente alla regione la spesa per l'esercizio delle funzioni delegate, compresa quella per il personale. 2. In attesa del provvedimento di revisione organica dell'ordinamento finanziario della regione previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82, e considerato quanto stabilito dall', comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'importo del rimborso si applica una riduzione dell'1 per cento. 3. La regione fornisce al Ministero del lavoro, sulla base di una apposita convenzione, i programmi di gestione automatizzata elaborati per soddisfare esigenze di interesse comune in materia di lavoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 settembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali CIAMPI, Ministro del tesoro TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: FLICK
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