Art. 3
3 / 4Trasferimento del personale
In vigore dal 19 ott 1996
1. Fino all'inquadramento nell'amministrazione regionale il personale di ruolo degli uffici trasferiti e quello del soppresso ufficio regionale, nonché il personale in servizio presso i medesimi uffici al 1 gennaio 1996 ai sensi dell' della legge 9 marzo 1971, n. 98, è messo a disposizione della regione conservando lo stesso stato giuridico e il trattamento economico in godimento. Il relativo onere è a carico del bilancio della regione.
2. Il personale di cui al comma 1 ha diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di inquadramento, mantenendo la propria posizione. Il restante personale che non esercita tale diritto è trasferito alla regione secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale. Ai fini dell'inquadramento presso la regione, la legge regionale fa riferimento alle qualifiche o ai livelli posseduti dal personale da inquadrare ed alla consistenza organica dello stesso alla data del 1 gennaio 1997, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifiche o di livelli apportate, anche se con effetto retroattivo, dall'amministrazione di provenienza.
3. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'Amministrazione dello Stato viene prioritariamente trasferito agli ispettorati del lavoro della regione, nei limiti delle vacanze di organico. Il restante personale viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio regionale, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, viene destinato ad uffici di altre regioni dell'amministrazione di appartenenza, nei limiti delle vacanze di organico.
4. In corrispondenza al contingente di personale trasferito è ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.
5. Sino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, gli uffici di cui all', comma 1, continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni delegate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-09-16;514#art-3