Art. 1 · Delega delle funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro

Art. 1

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Delega delle funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro

In vigore dal 19 ott 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la commissione paritetica prevista dall'art. 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto legislativo: . Delega delle funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro 1. Al fine di realizzare nella regione Friuli-Venezia Giulia un organico sistema di servizi per l'impiego, a decorrere dal 1 gennaio 1997 è delegato a detta regione l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nonché alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, eccettuate le funzioni relative alla composizione delle controversie individuali di lavoro trattate nell'ambito della commissione provinciale di conciliazione e le funzioni relative alla ricognizione e al monitoraggio del costo del lavoro, dell'osservatorio sindacale e dei conflitti di lavoro. 2. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente sullo svolgimento delle funzioni amministrative nella materia del presente decreto. 3. La regione disciplina le funzioni delegate con norme legislative di organizzazione, di spesa e di attuazione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1 febbraio 1963), è così formulato: "Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione".
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