Art. 19 · Disposizioni transitorie

Art. 19

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 29 lug 2003
1. Fino al 16 giugno 1998 possono essere immesse in commercio e in servizio unità da diporto e componenti conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni. 2. Alle unità da diporto di cui al presente decreto, si applicano le norme previste dal regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, in attesa delle modifiche regolamentari conseguenti alle nuove specie di navigazione introdotte con il decreto stesso. 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 LUGLIO 2003, N. 172.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-08-14;436#art-19