Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 set 1996
1. I commi 1 e 2 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono sostituiti dai seguenti: " 1. I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la propria lingua nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, con esclusione delle Forze armate e delle Forze di polizia, siti nelle località ladine della stessa provincia, con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di dette località, con gli uffici della provincia che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche se siti fuori delle suddette località, nonché con i concessionari di cui all' che operano esclusivamente nelle località ladine. 2. Le amministrazioni ed i concessionari di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana e tedesca, seguite dal testo in lingua ladina.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali NAPOLITANO, Ministro dell'interno FLICK, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: FLICK
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