Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 7 set 1996
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dal seguente: ". - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione. 2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua. 3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle località ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 4. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3. 5. In relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai sensi dell', le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434#art-6