Art. 17
17 / 17In vigore dal 7 set 1996
1. Sono soppressi i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89: 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29 comma 3, 31, 32, 33, 34, 36, 37 e 38.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 luglio 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
CIAMPI, Ministro del tesoro
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione
VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434#art-17