Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 7 set 1996
1. Con legge provinciale si provvede all'istituzione dei ruoli degli insegnanti e degli ispettori di religione distinti per gruppi linguistici e da disciplinare sulla base dell'intesa con l'ordinario diocesano ai fini dell'art. 35 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
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