Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 7 set 1996
1. L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dal seguente: "Art. 27. - 1. Per le finalità previste dall', comma 2, la provincia adotta i provvedimenti di cui all'art. 278, commi 3 e 5 e all'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434#art-11