Art. 4
4 / 8Destinazione del gettito tributario finalizzato alle spese straordinarie dello Stato nelle materie non di competenza della regione e delle province.
In vigore dal 1 ott 1996
Destinazione del gettito tributario finalizzato alle spese
straordinarie dello Stato nelle materie non di competenza della
regione e delle province.
1. L'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalità diverse da quelle di cui al comma 6... dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis, alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regiore o delle province, ivi comprese quelle rela- tive a calamità naturali, è riservato allo Stato, purchè risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Fuori dei casi contemplati nel presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10-bis".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;432#art-4