Art. 1 · Autonomia impositiva

Art. 1

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Autonomia impositiva

In vigore dal 7 set 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino- Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione privista dall'art. 107, comma primo, del citato testo unico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottato nella riunione del 19 luglio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: . Autonomia impositiva 1. Al comma 1 dell' del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, è aggiunto il seguente periodo: "La regione e le province possono altresì istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano. Fino all'istituzione da parte delle province o della regione dei predetti tributi e contributi continuano ad applicarsi le norme rela- tive ai corrispondenti tributi e contributi statali". 2. Il comma 2 dell' del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, è sostituito dal seguente: " 2. Per i fini dell'art. 72 dello statuto ed entro il limite dei principi indicati al comma 1, le province possono stabilire, con efficacia nel loro ambito territoriale, forme di imposizione che colpiscono attività ovvero utilizzo di beni immobili riferiti alla pratica turistica, ovvero attività economiche qualificate come turistiche o inerenti al turismo, in quanto dallo stesso direttamente influenzate sotto il profilo economico, anche in rapporto alla localizzazione dell'attività medesima".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;432#art-1