Titolo I›Capo I
Art. 1
1 / 68Definizioni
In vigore dal 1 lug 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto gli della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-23;415#art-1