Titolo II
Art. 7
7 / 25Stima del patrimonio iniziale della fondazione
In vigore dal 26 lug 1996
1. La deliberazione di trasformazione deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, comprensivo degli apporti di cui all', comma 1, lettera b), redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'ente ha sede.
2. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.
3. All'esperto designato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;367#art-7