Art. 4 · Personalità giuridica delle fondazioni e norme applicabili
Titolo I

Art. 4

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Personalità giuridica delle fondazioni e norme applicabili

In vigore dal 26 lug 1996
Personalità giuridica delle fondazioni e norme applicabili 1. Le fondazioni di cui all' hanno personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;367#art-4