Art. 19 · V i g i l a n z a
Titolo III

Art. 19

19 / 25

V i g i l a n z a

In vigore dal 26 lug 1996
1. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo verifica il rispetto degli impegni cui è subordinata la conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari. 2. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo può disporre ispezioni, anche su proposta del Ministro del tesoro e all'esito di queste può: a) adottare i provvedimenti previsti all'; b) pronunciare, fermo quanto previsto dall', comma 2, la decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari. 3. Le fondazioni trasmettono al Ministero del tesoro e all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;367#art-19