Titolo III
Art. 17
17 / 25Conservazione dei diritti
In vigore dal 26 lug 1996
1. I diritti e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari sono conservati quando le fondazioni:
a) abbiano assunto l'impegno di inserire nei programmi annuali di attività artistica opere di compositori nazionali;
b) abbiano assunto l'impegno di prevedere incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori;
c) abbiano assunto l'impegno di coordinare la propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali;
d) abbiano previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari.
2. Le fondazioni conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all'ente prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura; continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di particolare importanza eventualmente riconosciuta all'ente originario.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;367#art-17