Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 12 lug 1996
1. Al comma 3 dell' del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "con popolazione inferiore a 20.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-4