Art. 37

Art. 37

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In vigore dal 12 lug 1996
1. Al comma 1 dell'art. 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali, nonché" sono soppresse.
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