Art. 35

Art. 35

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In vigore dal 12 lug 1996
1. L'art. 99 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente: "Art. 99 (Modalità applicative della procedura di risanamento). - 1. Le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-35