Art. 32

Art. 32

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In vigore dal 12 lug 1996
1. Al comma 2 dell'art. 94 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per la presentazione delle relative certificazioni.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-32