Art. 26
26 / 46In vigore dal 12 lug 1996
1. L'art. 87 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:
"Art. 87 (Rilevazione della massa passiva). - 1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione l'organo straordinario di liquidazione, entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio e con altri mezzi ritenuti idonei, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare domanda, corredata da idonea documentazione, per l'inserimento del presunto credito nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
a) i debiti di bilancio compresi nei residui passivi ritenuti sussistenti sulla base di apposita revisione straordinaria da compiere a cura dell'ente;
b) i debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi ai sensi dell', purchè sorti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio;
c) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 81, comma 2;
d) i debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990 e riconosciuti nei termini di legge;
e) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;
f) i debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990 e non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale, a condizione che l'inclusione sia adeguatamente motivata e che si tratti di forniture, opere o prestazioni eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale;
g) i debiti fuori bilancio sorti dopo il 12 giugno 1990, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 12-bis, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale, a condizione che l'inclusione sia adeguatamente motivata;
h) la somma pari allo squilibrio delle gestione vincolata, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'ipotesi di bilancio, derivante dall'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, di entrate a specifica destinazione; lo squilibrio, determinato dalla differenza tra i residui passivi relativi a debiti effettivamente esistenti ed i residui attivi aumentati della giacenza di cassa relativa alla gestione vincolata, è accertato sulla base di attestazione del responsabile del servizio finanziario o, in mancanza di questi, del segretario dell'ente.
4. Entro 30 giorni dall'insediamento l'ente locale è tenuto a trasmettere all'organo straordinario di liquidazione gli elenchi, sottoscritti dal segretario, relativi alle partite debitorie di cui al comma 3, corredati da apposite schede di rilevazione per ciascuna partita debitoria e dalla relativa documentazione. Le schede sono obbligatoriamente sottoscritte, anche in caso di attestazione negativa e da ciascuno secondo le proprie competenze, dai soggetti che ricoprono gli incarichi di segretario dell'ente, di responsabile del servizio finanziario e di responsabile del servizio competente per materia, salvo che sussista già apposita scheda predisposta in sede di riconoscimento del debito e sottoscritta dai soggetti a ciò tenuti. Ove si tratti di debiti per forniture di beni o servizi la scheda reca l'attestazione circa il fine pubblico perseguito e l'effettività della prestazione resa. In caso di attestazione motivatamente negativa l'organo straordinario di liquidazione può desumere elementi di prova circa la sussistenza o legittimità del debito dalla documentazione offerta dal terzo presunto creditore o da altri atti.
5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione.
6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione è ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.
7. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-26