Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 12 lug 1996
1. All' del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione."; b) alla lettera b) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto previsto da norme speciali".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-13