Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 12 lug 1996
1. Al comma 2 dell' del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "con eccezione delle fattispecie di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo" sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-10