Art. 1
1 / 46In vigore dal 12 lug 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l', comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
Visto l' della legge 28 ottobre 1994, n. 596, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, che ha disposto la proroga del termine per l'esercizio della delega di cui al citato della legge n. 421 del 1992, nonché la possibilità di emanare disposizioni correttive, con uno o più decreti legislativi, entro il 31 dicembre 1995;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
Visto l' della legge 20 dicembre 1995, n. 539, di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, che ha disposto la proroga al 30 giugno 1996 del termine per emanare disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto legislativo n. 77 del 1995 alcune disposizioni correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1996;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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1. Al comma 5 dell' del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazione dei soggetti abilitati.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-1