Art. 1
1 / 3In vigore dal 30 mag 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 26 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/109/CEE, del Consiglio del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
Visto l'art. 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;
Visto l', comma 1, lettera h), della citata legge n. 146 del 1994;
Vista la direttiva 93/46/CEE, della Commissione del 22 giugno 1993, che sostituisce e modifica gli allegati alla citata direttiva 92/109/CEE;
Visti i regolamenti (CEE) n. 3677/90, del Consiglio del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, n. 900/92, del Consiglio del 31 marzo 1992, che modifica il citato regolamento n. 3677/90, e n. 3769/92, della Commissione del 21 dicembre 1992, concernente l'esecuzione e la modificazione del citato regolameno n. 3677/90;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1996;
Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dell'interno, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e della sanità;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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1. Il comma 7 dell'art. 17 del testo unico sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è soppresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-12;258#art-1