Art. 9 · Intermediari non residenti

Art. 9

Abrogato9 / 13

Intermediari non residenti

In vigore dal 1 gen 2027
1. Sono equiparati alle banche e alle società di intermediazione mobiliare di cui all', comma 1, gli enti e le società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate. 2. Gli enti e le società di cui al comma 1 devono nominare quali rappresentante ai fini dell'applicazione del presente decreto una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che provvede: a) al versamento dell'imposta sostitutiva per conto dell'ente o della società rappresentata; b) alla conservazione della documentazione di cui all', comma 2, lettera a); c) a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per l'individuazione degli interessi, premi ed altri frutti corrisposti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, e dei relativi percettori. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabilite particolari modalità per l'assolvimento, da parte degli enti e delle società non residenti di cui al comma 1, degli adempimenti e degli obblighi previsti dagli .

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239#art-9