Art. 8 · Conservazione delle evidenze e comunicazione all'Amministrazione finanziaria

Art. 8

Abrogato8 / 13

Conservazione delle evidenze e comunicazione all'Amministrazione finanziaria

In vigore dal 1 gen 2027
1. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all', comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non è applicata ai sensi delle norme del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'. 2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all', comma 1, è tenuta a comunicare all'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità previste dal decreto di cui all', comma 4, gli elementi di cui all', comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente: a) da soggetti non residenti; b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero. 3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della società di intermediazione di cui all', comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. 3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell' non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC. 3-ter. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell' non si applicano altresì ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dell' quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239#art-8