Art. 6 · Regime fiscale per i soggetti non residenti

Art. 6

Abrogato6 / 13

Regime fiscale per i soggetti non residenti

In vigore dal 1 gen 2027
1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all', comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da: a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b) gli investitori istituzionali esteri, ancorchè privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo; c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2001, N. 350, CONVERTITO CON L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 409.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239#art-6