Art. 6
6 / 7Comitato di gestione
In vigore dal 9 mag 1996
1. Il Fondo di cui all', comma 1, è gestito da un Comitato nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante dell'INPS e da tre rappresentanti della categoria designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Il Comitato, che opera presso l'INPS, pone in essere tutte le attività necessarie a realizzare le finalità del presente decreto e definisce le procedure per l'esame delle domande e per l'erogazione dell'indennizzo.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge un compito di monitoraggio sugli effetti dell'indennizzo di cui al presente decreto, in relazione agli obiettivi di razionalizzazione della rete commerciale, e presenta, alla fine di ogni anno, un'apposita relazione al Parlamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-28;207#art-6