Art. 3
3 / 3In vigore dal 26 mag 1996
1. Alle attività connesse con le procedure di attestazione della conformità finalizzate alla marcatura CE, a quelle relative alla autorizzazione degli organismi allo svolgimento dei compiti attinenti alle menzionate procedure, nonché ai successivi controlli sui medesimi e alle attività di verifica e controllo nelle fasi di commercializzazione e di impiego dei dispositivi medici di che trattasi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; tali disposizioni hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti applicativi di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge n. 52 del 1996.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 marzo 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
GUZZANTI, Ministro della sanità
CLÒ, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-19;256#art-3