Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 25 mag 1996
1. I responsabili degli stabilimenti per i quali è stata presentata istanza di riconoscimento prima della data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere il riconoscimento provvisorio ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come sostituito dal presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 marzo 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea GUZZANTI, Ministro della sanità AGNELLI, Ministro degli affari esteri CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
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