Art. 9 · Formazione dei lavoratori

Art. 9

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Formazione dei lavoratori

In vigore dal 7 mag 1996
1. L', comma 1 del decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente: " 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all', comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.". 2. L', comma 5 del decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente: " 5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.".
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