Art. 9
9 / 31Formazione dei lavoratori
In vigore dal 7 mag 1996
1. L', comma 1 del decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:
" 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all', comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.".
2. L', comma 5 del decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:
" 5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-19;242#art-9