Art. 26 · Modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 626/1994

Art. 26

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Modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 626/1994

In vigore dal 7 mag 1996
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 626/1994 1. L'allegato I al decreto legislativo n. 626/1994, è modificato come segue: a) al punto 1, dopo la parola: "industriali" è aggiunta la seguente espressione: ""; b) al punto 2, dopo la parola: "addetti" l'espressione "" è sostituita dalla seguente: ""; c) al punto 4 i rinvii alle note sono soppressi; d) le note: "" e "" sono sostituite dalle seguenti: "( 1) Escluse le aziende industriali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. ( 2) Addetti assunti a tempo indeterminato.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-19;242#art-26