Art. 16 · Adeguamenti di norme

Art. 16

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Adeguamenti di norme

In vigore dal 7 mag 1996
1. I commi 4 e 5 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'art. 33, comma 13, del decreto legislativo n. 626/1994, sono sostituiti dal seguenti: " 4. Le disposizioni di cui all', commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico. 5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui all', commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.". 2. L' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, è così modificato: a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine la seguente lettera: "c-bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio)."; b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'apertura della porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio."; c) il comma 12 è sostituito dal seguente: " 12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.". 3. L' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, è cosi modificato: a) al comma 2 le parole: "rischi di esplosione e di incendio" sono sostituite dalle seguenti: "pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio"; b) al comma 3, lettere a) e c), le parole: "larghezza minima di m. 0,90" sono sostituite dalle parole: "larghezza minima di m. 0,80"; c) al comma 5, dopo le parole: "(cinque per cento)." è aggiunto il seguente periodo: "Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m. 0,80 e applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento)."; d) il comma 17 è sostituito dal seguente: " 17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.". 4. L' del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'art. 33, comma 5, del decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente: " (Altezza, cubatura e superficie ). - 1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti: a) altezza netta non inferiore a m. 3; b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore; c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2. 2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi. 3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte. 4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati. 5. Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.". 5. L' del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 9, del decreto legislativo n. 626/1994, è così modificato: a) al comma 1, dopo le parole: "locali chiusi", è soppressa la: "i"; b) il comma 6 è sostituito dal seguente: " 6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangono feriti qualora esse vadano in frantumi."; c) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma: "13-bis. le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.". 6. All', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 6 del decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche ottenuta con impianti di areazione". 7. Il comma 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 8, del decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente: " 1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare, la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.". 8. L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 12, del decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente: "Art. 37 (Docce ). - 1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. 2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. 3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. 4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.". 9. L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è abrogato. 10. L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 12, del decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente: "Art. 39 (Gabinetti e lavabi ). - 1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.". 11. Al comma 2 dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 come sostituito dall'art. 33, comma 11, del decreto legislativo n. 626/1994, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.". 12. Le lettere a), b) e c) dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1956, come modificato dall', comma 16, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono sostituite dalle seguenti: " a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli , comma 1, lettera c); 6, commi 1 e 3; 7, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9, commi 1, 2 e 4; 10, commi 1, 2 e 3; 13; 18, primo, terzo e quarto comma; 20; 21, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 22; 23, primo e terzo comma; 25; 52. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli , comma 4; 21, sesto e settimo comma; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli , comma primo, lettera b); 10, comma 4; 11; 12; 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 16; 17, primo comma; 18, secondo comma; 19; 24; 28; 29; 30; 36; 37; 39; 40; 41, primo e secondo comma; 43; 44; 45; 46; 47, primo comma; 48, primo e secondo comma; 50, primo comma; 51, primo comma; 53; 55; 65, secondo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli , comma 6; 31, terzo comma; 48, terzo comma; 51, secondo comma; c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli , comma 1, lettera d); 7, comma 5; 9, comma 3; 15; 31, secondo comma; 32; 42, primo e secondo comma; 54, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 56. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli , primo e secondo comma; 33, terzo comma.". 13. L'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall', comma 17, del decreto legisaltivo 19 dicembre 1994, n. 758, è così modificato: a) nella lettera a) le parole: "9, primo comma" sono sostituite dalle parole: "9, commi 1, 2 e 4"; b) nella lettera b) le parole: "9, secondo comma" sono sostituite dalle parole: "9, comma 3", e le parole: "37, primo comma" sono soppresse. 14. Nella lettera b) dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall', comma 18, del decreto legislativo n.758/1994, le parole: "38, quinto comma" sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-19;242#art-16