Art. 1
1 / 31Campo di applicazione
In vigore dal 7 mag 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art. 43;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l', comma 5, nonché l', comma 7;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE e 91/383/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Considerata la necessità di apportare integrazioni e correzioni al citato decreto legislativo n. 626 del 1994;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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Campo di applicazione
1. L', comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:
" 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.".
2. All' del decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunti, in fine i seguenti commi:
"4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall', commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-19;242#art-1