Art. 2 · Modificazioni all'art. 133 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175

Art. 2

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Modificazioni all'art. 133 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175

In vigore dal 25 apr 1996
Modificazioni all'art. 133 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 1. All'art. 133 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al termine del comma 3, il punto è sostituito dalla virgola e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fino al 31 dicembre 1999 per adeguarsi al limite del 5% previsto dal comma 1, lettera b), e per conformarsi alle disposizioni previste dal comma 1, lettera c), del medesimo articolo"; b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Le imprese di cui al titolo II hanno termine fino al 31 dicembre 1999 per uniformare alle disposizioni di cui agli articoli 27 e seguenti gli attivi a copertura delle riserve tecniche costituite presso sedi secondarie situate in altri Stati membri anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-19;206#art-2