Art. 2

Art. 2

2 / 4
In vigore dal 9 mag 1996
1. Il comma 3 dell'art. 64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, è sostituito dal seguente: " 3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-15;205#art-2