Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 mag 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, recante attuazione della direttiva 91/250/CEE, del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela dei programmi per elaboratore; Considerata la necessità di emanare disposizioni correttive degli articoli 5, 8 e 10 del citato decreto legislativo n. 518 del 1992; Visti gli , comma 5, e 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996; Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 64-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, è sostituito dal seguente: "Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi il valore di legge e i regolamenti. - Il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, reca attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. L'art. 5 aggiunge nel capo IV del titolo I della predetta legge la sezione VI (articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater), recante norme sui programmi per elaboratore. Si riporta il testo dell'art. 64-bis (per il testo degli articoli 64-ter e 64-quater si veda in nota all'): "Art. 64-bis. - 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso". - L'art. 8 di detto decreto aggiunge un comma all'art. 161 della legge n. 633/1941 (si veda in nota all'). - L'art. 10 del medesimo decreto aggiunge l'art. 171-bis alla legge n. 633/1941 (si veda in nota all'). - La direttiva 91/250/CEE è pubblicata in GUCE n. L 122 del 17 maggio 1991. - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1993). L', comma 5, così recita: "5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4". - L'art. 6, comma 1, di detta legge così recita: "1. La disposizione dettata dall', comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-15;205#art-1