Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 mag 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, recante attuazione della direttiva 92/100/CEE, del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale; Considerata la necessità di emanare disposizioni integrative dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 685 del 1994; Visti gli , comma 5, e 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996; Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e per i beni culturali e ambientali; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. All'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 marzo 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche della Unione europea AGNELLI, Ministro degli affari esteri CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia PAOLUCCI, Ministro per i beni culturali e ambientali Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi il valore di legge e i regolamenti. - Il D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, reca attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale. L'art. 17 di detto decreto inserisce l'art. 171-ter nella legge n. 633/1941 (per il testo si veda in nota all'). - La direttiva 92/100/CEE è pubblicata in GUCE n. L 346 del 27 novembre 1992. - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1993). L', comma 5, così recita: "5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4". - L'art. 6, comma 1, della medesima legge così recita: "1. La disposizione dettata dall', comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-15;204#art-1