Art. 12 · Vigilanza e relazioni al Parlamento
Titolo I

Art. 12

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Vigilanza e relazioni al Parlamento

In vigore dal 17 mar 1996
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale esercita, anche con il supporto tecnico dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare, l'azione di vigilanza e indirizzo sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale relaziona annualmente alle competenti commissioni parlamentari sull'andamento della gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, sui piani di gestione e dismissione da questi ultimi adottati e posti in attuazione e sui nuovi investimenti immobiliari dei medesimi enti, evidenziando nell'ambito di articolate relazioni semestrali i progressi realizzati nel miglioramento della redditività e l'avanzamento nell'esecuzione del programma di dismissione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-02-16;104#art-12