Art. 66 · (Art. 2 D.L. n. 282/1986 (*) - Art. 32, comma 2, D.L. n. 331/1993) Regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico
Titolo IV

Art. 66

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(Art. 2 D.L. n. 282/1986 (*) - Art. 32, comma 2, D.L. n. 331/1993) Regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico

In vigore dal 14 dic 1995
1. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all' del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, è effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta o per la fornitura delle singole partite di prodotti. --------------- (*)Il riferimento al D.L. n. 282/1986 riguarda il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-66