Art. 56 ter · Disposizioni attuative in materia di accisa sull'energia elettrica
Titolo II

Art. 56 ter

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Disposizioni attuative in materia di accisa sull'energia elettrica

In vigore dal 5 apr 2025
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative degli , anche per quanto concerne la definizione di impresa di autoproduzione ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all', comma 3, lettera a), la documentazione da presentare all'atto della denuncia di cui all', comma 1, gli elementi relativi al calcolo dell'accisa da indicare nelle bollette di pagamento emesse, le modalità e le condizioni di applicazione dell'accisa nei casi di impiego promiscuo dell'energia elettrica nonché gli adempimenti da prevedere a carico dei soggetti obbligati in caso di cessazione dell'attività di vendita o di acquisto per uso proprio e il conseguente svincolo della cauzione prestata.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-56-ter