Art. 56 bis · Altre disposizioni
Titolo II

Art. 56 bis

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Altre disposizioni

In vigore dal 5 apr 2025
1. Contestualmente all'avvio dell'attività, i soggetti che effettuano vettoriamento o distribuzione di energia elettrica ne danno comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 2. I soggetti di cui al comma 1: a) presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, una dichiarazione annuale riepilogativa, contenente i dati relativi all'energia elettrica trasportata rilevati nelle stazioni di misura; b) rendono disponibili agli organi di controllo, con le modalità stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai soggetti cui l'energia elettrica è consegnata o per conto dei quali è trasportata; c) rendono disponibili ai soggetti di cui all', comma 1, i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali, al fine di garantire il pagamento dell'accisa; d) comunicano tempestivamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e al soggetto interessato di cui all', comma 1, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica sottratti fraudolentemente da terzi, appena i consumi fraudolenti sono accertati. 3. Contestualmente all'avvio dell'attività, il soggetto diverso dai soggetti obbligati di cui all', commi 1, 2 e 3, che esercita un'officina elettrica, collegata alla rete di trasmissione o distribuzione, che produce energia elettrica con modalità diverse da quelle previste dall', comma 2, lettere a), b) e d), ne dà comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli indicando i dati caratteristici dell'officina stessa nonché gli impieghi previsti dell'energia elettrica prodotta; è escluso dal predetto obbligo il soggetto, diverso dai soggetti obbligati di cui all', commi 1, 2 e 3, che esercita un'officina elettrica, collegata alla rete di trasmissione o distribuzione e avente potenza disponibile non superiore a 50 kW, che produce energia elettrica con le modalità di cui all', comma 2, lettera c). 4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce un codice identificativo ai soggetti tenuti alle comunicazioni previste dal comma 3; i medesimi soggetti comunicano all'Agenzia, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi all'energia elettrica prodotta e ceduta alla rete di trasmissione o distribuzione nell'anno solare precedente. 5. I soggetti di cui al presente articolo dichiarano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e le modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-56-bis