Titolo II
Art. 56
88 / 121Particolari modalità di pagamento dell'accisa
In vigore dal 5 apr 2025
1. I soggetti di cui all', comma 2, lettera a), esercenti officine elettriche non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia elettrica consumata, corrispondono l'accisa dovuta mediante un canone annuo di abbonamento.
2. Gli esercenti officine elettriche costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza elettrica disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone annuo di abbonamento.
3. I canoni di abbonamento di cui ai commi 1 e 2 sono determinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base alla potenza elettrica disponibile delle relative officine elettriche e delle modalità previste per il loro funzionamento.
4. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i soggetti di cui all', comma 1, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo stabilito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.
5. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 4, versano il canone annuo di abbonamento all'atto della stipula della convenzione e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno; i medesimi soggetti dichiarano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anticipatamente, le variazioni che comportano un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso a base nella determinazione del canone ai fini della sua revisione da parte dell'Agenzia. Non si dà luogo alla restituzione dell'accisa versata nel caso di cessazione dell'attività in corso d'anno.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-56