Titolo II
Art. 55
87 / 121Accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa
In vigore dal 5 apr 2025
1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta dai soggetti di cui all', commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta relativo al semestre solare di riferimento. I semestri di cui al presente comma decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.
2. La dichiarazione è presentata dai soggetti di cui all', commi 1, 2 e 3, esclusivamente in forma telematica, entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno. Nella dichiarazione semestrale i predetti soggetti riportano le somme versate ai sensi del comma 3, relativamente al semestre cui la dichiarazione si riferisce; i soggetti di cui all', comma 1, riportano altresì l'ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d'uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare cui la dichiarazione si riferisce nonché le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.
3. I soggetti di cui all', commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, corrispondono l'accisa dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine del mese. Per i soggetti di cui all', comma 1, ciascuna rata è pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette di pagamento emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente. Per i soggetti di cui all', commi 2 e 3, ciascuna rata è pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica consumati per uso proprio nel mese solare precedente.
4. Entro la fine del mese in cui è presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti di cui all', commi 1, 2 e 3, effettuano il versamento dell'eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi dell'.
5. I soggetti di cui all', comma 1, nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'attività di fornitura e la fine del mese in cui procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ceduta, versano acconti mensili nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all', comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima.
6. I soggetti di cui all', commi 2 e 3, che iniziano a consumare energia elettrica per uso proprio, corrispondono l'accisa dovuta relativamente al mese in cui ha inizio il consumo, versando un acconto nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia presentata ai sensi dell', comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia.
7. Gli importi versati ai sensi dei commi 5 e 6 sono riportati, ai fini del conguaglio dell'accisa sull'energia elettrica dovuta per il semestre di riferimento, nella dichiarazione di cui al comma 1, relativa allo stesso semestre.
8. La bolletta di pagamento rilasciata ai consumatori finali dai soggetti di cui all', comma 1, riporta, conformemente alle prescrizioni stabilite dall'ARERA, i quantitativi di energia elettrica venduti nel periodo cui la bolletta si riferisce nonché la determinazione dell'importo dell'accisa sui predetti quantitativi calcolato con l'applicazione delle aliquote vigenti al momento della fornitura.
9. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, il soggetto obbligato di cui all', comma 1, applica, su richiesta del consumatore finale, l'accisa in relazione ai quantitativi di energia elettrica utilizzati nei differenti impieghi.
10. I soggetti di cui all', comma 1, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la fine di ciascun anno solare, l'elenco dei soggetti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati e le relative variazioni.
11. I soggetti di cui all', commi 1, 2 e 3, adeguano l'importo della cauzione di cui all', comma 1, entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento in modo che la stessa cauzione risulti non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Se in base ai dati in suo possesso, anche acquisiti ai sensi del comma 15, la cauzione prestata risulta non idonea, l'Agenzia ne ridetermina l'importo; in tal caso si applicano le disposizioni dell'.
12. Nel caso di escussione della cauzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, se il soggetto obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui è effettuata l'escussione, non ha versato l'accisa dovuta per un importo che superi, al netto di quello eventualmente già iscritto a ruolo, il doppio della cauzione escussa, l'Agenzia ridetermina l'importo della cauzione in misura pari al valore dell'accisa dovuta e non versata nei predetti tre mesi; si applicano le disposizioni dell', comma 2, e l'importo della cauzione così rideterminato ai sensi del presente comma permane invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo .
13. I soggetti obbligati di cui all', comma 1, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso.
14. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti il modello di dichiarazione semestrale, le relative modalità di presentazione all'Agenzia e gli elementi specifici da indicare, nonché il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni di cui al comma 13.
15. Con determinazione, adottata dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in relazione alle cessioni di energia elettrica fornita ai consumatori finali.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-55