Art. 53 bis · Rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio
Titolo II

Art. 53 bis

93 / 121

Rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio

In vigore dal 5 apr 2025
1. I soggetti di cui all', commi 1, 2 e 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della licenza denunciano preventivamente la propria attività all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dalla medesima Agenzia, nella misura pari al 15 per cento dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in suo possesso. 2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati contenuti nella denuncia nonché l'idoneità della cauzione prestata, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia, rilascia: a) ai soggetti di cui all', commi 1, 2 e 3, che non esercitano officine elettriche, un'autorizzazione; b) ai soggetti di cui all', commi 1, 2 e 3, che esercitano officine elettriche, previa verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui alla lettera a), soggetta al pagamento di un diritto annuale. 3. Per i soggetti di cui all', comma 2, lettera a), che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all', la licenza di cui al comma 2, lettera b), è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale. 4. Non prestano la cauzione di cui al comma 1 i soggetti che versano anticipatamente l'accisa dovuta mediante canone di abbonamento annuale. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. 5. L'autorizzazione o la licenza di cui al comma 2 è negata o, se già concessa, è revocata, previo contraddittorio, ai soggetti: a) che non sono abilitati alla vendita di energia elettrica, ai sensi dell', comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nei casi in cui tale abilitazione sia richiesta; b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici per i quali è prevista la pena della reclusione. 6. I soggetti di cui all', commi 1, 2 e 3, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le modifiche societarie, ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza nonché la cessazione dell'attività entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati. 7. La competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si scambiano, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, i dati relativi ai soggetti autorizzati alla vendita dell'energia elettrica ai consumatori finali e ai soggetti ai quali l'autorizzazione è stata revocata. 8. Al fine della gestione dell'accisa sull'energia elettrica, l'ARERA, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, definisce le tempistiche e le modalità per la messa a disposizione, in modo sicuro e automatico, dei quantitativi aggregati mensili di energia elettrica attribuiti a ciascun venditore, determinati dal Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sulla base dei dati di misura trasmessi dalle imprese di distribuzione. 9. I dati di cui al comma 7 e quelli inerenti ai volumi aggregati di cui al comma 8 sono messi a disposizione, in modo sicuro e automatico, della Guardia di finanza per lo svolgimento dei propri compiti di polizia economico-finanziaria.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-53-bis