Capo IV
Art. 44 bis
82 / 121Destinazione di beni sequestrati o confiscati
In vigore dal 4 ott 2024
1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alle violazioni di cui agli , sono affidati dalle autorità competenti in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
3. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 95, commi 3, 4, 6, 7 e 8, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli , commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Nel caso di violazioni punite con la sanzione amministrativa, i provvedimenti per i quali, in base al predetto articolo 95, è competente l'autorità giudiziaria sono adottati dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-44-bis