Sez. V
Art. 38 bis
63 / 121Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra
In vigore dal 21 dic 2021
1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all', comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all', ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell' del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri, e che l'impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.
Note all'articolo
- Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 ha disposto (con l'art. 5, comma 15-septies, alinea) che il presente articolo ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-38-bis